Legge Regionale 30 settembre 2020 , n. 19

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;19

Art. 8
(Valorizzazione del ruolo dell'A.N.A. in tema di conservazione e valorizzazione dei rifugi e del territorio montano)
1. La Regione riconosce il ruolo dell'A.N.A. in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano, anche secondo quanto disposto dalle leggi regionali 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia) e 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).
2. La Regione valorizza in particolare la funzione delle sezioni territoriali dell'A.N.A. nella realizzazione di interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e bivacchi, dei percorsi della rete escursionistica lombarda e dei sentieri, finalizzati anche alla fruizione pubblica, sociale e ricreativa degli stessi. A tal fine, nel rilascio e nel rinnovo delle relative concessioni, la Regione, gli enti del sistema regionale e gli enti locali considerano il ruolo e le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'A.N.A. in materia di riqualificazione e miglioramento ambientale, di realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico, di valorizzazione e conservazione dei rifugi e bivacchi a beneficio della realtà sociale, economica e culturale del territorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi