Legge Regionale 30 settembre 2020 , n. 19

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;19

Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'articolo 5 della presente legge, stimate in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale.
2. Alle restanti spese derivanti dalla presente legge, complessivamente stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 01'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 11 'Altri servizi generali'- Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
3. Per gli esercizi successivi al 2022 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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