Legge Regionale 30 settembre 2020 , n. 20

Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo

(BURL n. 40 suppl. del 02 Ottobre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;20

Art. 5
(Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001)
1. In attuazione e nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 94 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della normativa tecnica volta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 recante, tra l'altro, specifica elencazione delle tipologie di interventi che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici.
2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, il titolo abilitativo all'intervento edilizio, corredato dall'asseverazione di cui al presente comma, ha validità anche agli effetti del preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera gli indirizzi per l'uniforme applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93), in riferimento:
a) alle previsioni di cui al comma 1;
b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
c) all'individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, anche ulteriori a quelle definite in base allo stesso d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle relative linee guida ministeriali.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), la Giunta regionale definisce, altresì, la disciplina dei controlli, anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001 e dispone l'adeguamento della modulistica edilizia unificata alle previsioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di efficacia della stessa deliberazione.
5. Nelle more del relativo aggiornamento, restano disapplicate le disposizioni della l.r. 33/2015 e dei relativi provvedimenti attuativi incompatibili con la normativa statale sopravvenuta in materia di vigilanza in zone sismiche e con quanto previsto ai sensi del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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