Legge Regionale 30 settembre 2020 , n. 20

Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo

(BURL n. 40 suppl. del 02 Ottobre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;20

Art. 7
(Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana)
1. Al fine di elevare i livelli di efficienza amministrativa in materia edilizia e perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, mediante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi e fatta salva la competenza statale per la definizione delle categorie degli interventi edilizi, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l'efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall'articolo 40 ter, comma 3;' ;
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente:

'b) gli interventi in deroga di cui all'articolo 40, diversi da quelli previsti, ai fini della rigenerazione urbana, all'articolo 33, comma 1, lettera d);' .
2. Per una migliore qualificazione degli interventi presentati dagli operatori in relazione ad attività di logistica o autotrasporto, con conseguente semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai comuni e per agevolare una più rapida ripresa delle attività economiche, all'articolo 51 della l.r. 12/2005è apportata la seguente modifica:
a) all'ultimo periodo del comma 1 dopo le parole 'attività di logistica o autotrasporto' sono aggiunte le seguenti: 'di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio,'.
3. All'alinea del comma 2 dell'articolo 87 della l.r 12/2005 le parole 'è caratterizzato dalla' sono sostituite dalle seguenti: 'è utilizzabile, ove ne ricorrano le condizioni, per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 40 bis, comma 1, e in tutti gli altri casi in cui sia verificata la '.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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