Legge Regionale 27 novembre 2020 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 49, suppl. del 30 Novembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-11-27 ;22

Art. 6
(Deroga alle compensazioni di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978)
1. In sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). La Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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