Legge Regionale 27 novembre 2020 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 49, suppl. del 30 Novembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-11-27 ;22

Art. 10
(Modifiche agli articoli 59 e 156 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 59 le parole ', preventivamente al rilascio della autorizzazione,' sono soppresse e le parole 'prestare congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative agli enti proprietari dei boschi' sono sostituite dalle seguenti: 'curare la realizzazione di opere compensative e di pulizia e manutenzione del percorso previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative da prestare, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, agli enti proprietari dei boschi';
b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 156 dopo le parole 'prodotti lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG' sono inserite le seguenti: ', prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), acque minerali di fonti situate in Lombardia';
c) al comma 4 dell'articolo 156 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Il divieto di utilizzare prodotti ittici di provenienza marina non si applica nel solo caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali.'.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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