Legge Regionale 27 novembre 2020 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 49, suppl. del 30 Novembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-11-27 ;22

Art. 12
(Proroga del termine per l’adozione della variante al piano territoriale di coordinamento del parco regionale delle Groane. Modifiche all’articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007)
1. In considerazione delle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai fini della definizione del procedimento per l'adozione della variante al piano territoriale di coordinamento del parco regionale delle Groane, a seguito dell'ampliamento dei confini disposto dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'. Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea) e per garantire, nelle more, l'applicazione delle correlate norme di salvaguardia, all'articolo 12 bis 1 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1 le parole 'la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea)' sono sostituite dalle seguenti: 'la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro il 30 giugno 2021';
b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: 'Ai soli fini dell'applicazione del presente comma, il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di modifica dei confini del parco, previsto dall'articolo 206 bis, comma 3, deve intendersi esteso fino al 30 giugno 2021.'.
NOTE:
11. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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