Legge Regionale 27 novembre 2020 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 49, suppl. del 30 Novembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-11-27 ;22

Art. 17
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(15)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 15 dell'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:
'15 bis. In conseguenza della variante urbanistica costituitasi, ai sensi della normativa ambientale, con l'autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici con la procedura di cui all'articolo 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005.

15 ter. La procedura di cui all'articolo 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005 può essere applicata anche ai fini del recepimento delle limitazioni d'uso, rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, derivanti dalle verifiche ambientali effettuate dalle autorità competenti sullo stato qualitativo del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, in relazione:
a) allo stato di potenziale contaminazione e al conseguente piano di caratterizzazione del sito;
b) al rischio sanitario-ambientale, secondo gli esiti dell'analisi di rischio;
c) all'intervento di bonifica o di messa in sicurezza, a seconda del livello raggiunto di bonifica o messa in sicurezza del sito.'.
NOTE:
15. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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