Legge Regionale 14 dicembre 2020 , n. 23

Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche

(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;23

Art. 19
(Norma Finanziaria)
1. Alle spese derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 della presente legge quantificate per il 2021 in complessivi euro 159.700.000,00 si provvede, nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale, con le risorse già stanziate per euro 151.700.000,00 al programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' e per euro 8.000.000,00 al programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' della missione 13 'Tutela della salute' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2021-2023.(4)
2. A partire dal 2022 l'importo di cui al comma 1è adeguato con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari e nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del Servizio Sociosanitario Regionale, in considerazione dell'effettiva attuazione della legge, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 20, con un incremento di risorse stimato in complessivi euro 16.500.000,00.
2 bis. Alle spese a sostegno dei progetti di studio e ricerca inerenti al trattamento delle dipendenze patologiche previste all’articolo 15, si provvede fino a un massimo di euro 100.000,00 per il 2021 con le risorse extra fondo sanitario, derivanti da risarcimenti e indennizzi per danni causati agli interessi patrimoniali e non, di cui alla missione 13 “Tutela della salute”, programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio 2021-2023. A partire dal 2022 a dette spese si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(5)
3. Alle spese per gli interventi del sistema educativo di istruzione e formazione regionale di cui all'articolo 16, comma 3, e articolo 17 della presente legge si fa fronte nell'ambito della disponibilità delle risorse della programmazione comunitaria 2014-2020 destinate alla 'Dote unica Lavoro', allocate alla missione 15 'Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti', nonché a valere sulle risorse della legge 13/2013, allocate alla missione 15 'Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale', programma 01 'Servizi per lo sviluppo del Mercato del Lavoro' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
4. Alle spese di cui al precedente comma sono altresì destinate le risorse statali a valere sul Programma Nazionale 'Garanzia Giovani'.
5. Dai rimanenti articoli della presente legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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