Legge Regionale 14 dicembre 2020 , n. 24

Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020

(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;24

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge, a integrazione delle misure adottate a livello statale, reca disposizioni volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale nell'ambito dell'offerta della rete territoriale preposta all'erogazione dei livelli di assistenza di cui al capo IV 'Assistenza sociosanitaria' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), garantendo la continuità dell'erogazione delle prestazioni attraverso il riconoscimento dei relativi costi sostenuti durante tutta la fase dell'emergenza pandemica dovuta al virus Sars-CoV-2. Tali disposizioni sono destinate, per le prestazioni erogate dalla data di avvio dell'emergenza, stabilita con deliberazione del Consiglio dei ministri, e fino al termine della stessa, esclusivamente agli erogatori che, in ragione della sottoscrizione con la ATS territorialmente competente di un rapporto contrattuale, sono titolati a produrre attività per conto del SSR nei limiti del budget contrattualizzato.
2. La presente legge reca, altresì, disposizioni volte a garantire che tutti i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli erogatori di cui al comma 1 siano dotati di dispositivi di protezione individuale e medicali a tutela della salute pubblica, fino al termine del periodo emergenziale.
3. La presente legge reca, inoltre, disposizioni volte a valorizzare la collaborazione con il sistema universitario per la gestione dell'emergenza da Sars-CoV-2 e l'utilizzo di istituti contrattuali flessibili per far fronte all'emergenza epidemiologica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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