Legge Regionale 14 dicembre 2020 , n. 24

Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020

(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;24

Art. 3
(Forniture di dispositivi di protezione individuale e medicali)
1. La Regione, per il tramite delle ATS territorialmente competenti, garantisce ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i dispositivi di protezione individuale e medicali forniti dalla gestione commissariale e necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2.
2. Fermo restando che le forniture assicurate dalla gestione commissariale a livello nazionale contribuiscono ad assicurare i livelli di sicurezza anche agli erogatori di cui all'articolo 1, comma 1, limitatamente al periodo emergenziale, qualora la centralizzazione degli acquisti renda impossibile l'approvvigionamento da parte di tali gestori, la società ARIA S.p.A. è autorizzata, senza oneri a carico del sistema sanitario e del bilancio regionale, ad acquistare i dispositivi di protezione individuale e medicali a loro favore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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