Legge Regionale 14 dicembre 2020 , n. 24

Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020

(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;24

Art. 5
(Collaborazione con il sistema universitario)
1. Fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, le università, sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, collaborano alla gestione dell'epidemia da Sars-CoV-2, prevedendo la possibilità per i propri medici specializzandi di rendersi disponibili allo svolgimento delle attività necessarie alla sorveglianza e all’assistenza ai soggetti affetti da Sars-CoV-2, compatibilmente con il grado di competenza acquisito dai medici stessi e nel rispetto delle norme statali che ne regolano l’attività.(1)
2. I medici specializzandi che, ai sensi della normativa statale vigente, non possono accedere ad incarichi nell'ambito dell'emergenza da Sars-CoV-2 restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato da una premialità per il contributo alle attività per la gestione dell'emergenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano previa stipula di uno specifico protocollo d’intesa tra la Regione e le università ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419).(2)
NOTE:
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n.8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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