Legge Regionale 14 dicembre 2020 , n. 24

Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020

(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;24

Art. 6
(Attivazione di contratti flessibili)
1. I contratti di lavoro flessibili sottoscritti dagli enti di diritto pubblico del sistema sanitario regionale per far fronte ad esigenze straordinarie strettamente connesse con la gestione dell'epidemia da Sars-CoV-2 possono essere finanziati mediante le risorse di cui alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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