Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 8/2018)
1. Alla legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 (Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
'1 bis. La presente legge prevede altresì la valorizzazione del ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché delle testate giornalistiche locali on line nella promozione della conoscenza dell'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.';
b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole 'di cui all'articolo 2,' sono inserite le seguenti: 'comma 1,';
c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
'Art. 5 bis
(Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale)

1. È istituito il Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale, finalizzato all'erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e alle testate giornalistiche on line in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, che prevedono spazi informativi sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale, secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia.

2. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1 i soggetti che prevedono spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione concernente le istituzioni regionali e si impegnano a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sui temi del funzionamento e della vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico.

3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1, nella misura di almeno il cinquanta per cento della dotazione finanziaria del Fondo, le emittenti radiofoniche e televisive locali in possesso dei requisiti minimi previsti dall'articolo 4 e che effettuano l'informazione istituzionale di cui al comma 1.

4. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1, nella misura di almeno il venti per cento della dotazione finanziaria del Fondo, le testate giornalistiche locali on line che effettuano l'informazione istituzionale di cui al comma 1 e che possiedono i seguenti requisiti minimi:
a) avere sede operativa in Lombardia ed essere registrate da almeno due anni presso la cancelleria del tribunale in cui hanno detta sede operativa;
b) avere un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti;
c) pubblicare i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) non essere esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) produrre principalmente informazione;
f) avere una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) non configurarsi esclusivamente come aggregatore di notizie;
h) avere un organico redazionale che comprende, oltre al direttore responsabile, almeno un collaboratore giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti.

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga al riparto previsto dai commi 3 e 4, in via straordinaria e tenuto conto del ruolo svolto dall'emittenza locale nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i contributi sono assegnati sulla base della seguente ripartizione:
a) nella misura di euro 500.000,00 alle emittenti radiofoniche e televisive locali inserite nelle graduatorie definitive per l'annualità 2019 approvate dal Ministero dello Sviluppo economico ai fini dell'erogazione dei contributi del Fondo statale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale), in proporzione al punteggio assegnato ad ognuna di esse nella graduatoria stessa e sulla base dei criteri di ripartizione del fondo previsti all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali). Le emittenti di cui alla presente lettera si impegnano a diffondere e trasmettere specifici programmi sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
b) nella misura di euro 250.000,00 alle emittenti radiofoniche e televisive locali di cui al comma 3 diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) nella misura di euro 250.000,00 alle testate giornalistiche locali on line di cui al comma 4.

6. Con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia, sono definiti i criteri e la procedura per l'assegnazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

7. In relazione agli anni successivi al 2021, con provvedimenti della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia, sono definiti:
a) annualmente, la ripartizione tra le due categorie di beneficiari di cui rispettivamente ai commi 3 e 4, tenuto conto delle percentuali minime di cui ai predetti commi;
b) i criteri e la procedura per l'assegnazione dei contributi, integrando i requisiti minimi di cui ai commi 3 e 4, qualora necessario.' ;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 bis, comma 5, stimate in euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate, con legge di approvazione del bilancio 2021-2023, alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo I 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2021-2023.

2 ter. All'autorizzazione delle spese derivanti dall'articolo 5 bis per gli esercizi successivi al 2021 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate annualmente alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo I 'Spese correnti'.' .
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 25 gennaio 2018, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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