Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

Art. 11
1. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano)(7)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nel periodo di vigenza delle disposizioni nazionali e regionali connesse all'emergenza da COVID-19 che stabiliscono la sospensione di viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche, il Consiglio regionale eroga alle scuole nelle quali sono iscritti gli studenti vincitori del concorso una somma in denaro, parametrata al numero di questi ultimi e ai costi del viaggio premio.' .
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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