Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 26

Legge di stabilità 2021-2023

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;26

Art. 3
(Modifiche a disposizioni di natura finanziaria)
1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022)(5) le parole 'anno del triennio 2020-2022' sono sostituite dalle seguenti: 'degli anni dal 2020 al 2024'.
2. Alla spesa per l'anno 2024, derivante dalla modifica di cui al comma 1, riportata nell'allegato 12 'Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023', la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
3. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) negli anni dal 2021 al 2023 sono rispettivamente rimodulate in euro 1.002.839.785,12 nel 2021, euro 797.045.627,88 nel 2022, euro 585.132.967,00 nel 2023, euro 492.061.620,00 nel 2024, euro 427.070.000,00 nel 2025, euro 110.400.000,00 nel 2026 ed euro 46.450.000,00 nel 2027. La copertura finanziaria della spesa così rimodulata è assicurata con il ricorso all'indebitamento autorizzato al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2021-2023'.
4. All'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2020, n. 8 (Istituzione del Premio 'Lombardia è musica')(6) le parole 'previste rispettivamente in euro 30.000,00 nel 2020 e in euro 25.000,00 nel 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'previste in euro 55.000,00 nel 2021'.
5. Al fine di un riallineamento della normativa regionale sulla determinazione del canone dovuto alla Regione, dall'annualità 2021, per le utenze d'acqua pubblica ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua eccedente il limite di 3.000 chilowatt (kW), a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), dopo il comma 3 ter dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) è inserito il seguente:
'3 ter 01. A decorrere dall'annualità 2021, l'importo unitario del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua eccedente il limite di 3.000 chilowatt (kW) è fissato in 35,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 20 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). La previsione di cui al presente comma si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2021-2023'.'.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 2020, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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