Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 26

Legge di stabilità 2021-2023

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;26

Art. 9
(Inserimento dell’articolo 77 sexies nella l.r. 10/2003 e modifiche all’articolo 9 della l.r. 11/2004)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(10)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 77 quinquies, come inserito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:
'Art. 77 sexies
(Misure di sostegno a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2021-2023' aventi sede legale e operativa nei territori di cui all'articolo 2 della stessa l.r. 11/2004, l'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997è ridotta dello 0,92 per cento per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.
2. Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 1 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicabili alle cooperative che rispettano le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.
4. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti 'de minimis'. In sede di dichiarazione annuale IRAP, gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
5. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
6. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.'.
2. All'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. La Regione favorisce l'insediamento e la permanenza di attività di impresa nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività. Limitatamente ai tributi regionali propri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) possono essere stabilite agevolazioni rispetto alle vigenti aliquote e tariffe. Le misure sono introdotte nella citata l.r. 10/2003 nei limiti fissati dall'Unione europea.';
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 5 maggio 2004, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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