Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 8
(Vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni)
1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge, fatta salva la competenza delle ATS territorialmente competenti in ordine al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.
2. Le sanzioni previste dalla presente legge sono irrogate dal comune dove ha sede l'attività, che ne introita i proventi.
3. I comuni provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, ad adeguare i relativi regolamenti a quanto previsto dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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