Legge Regionale 6 agosto 2021 , n. 15

Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-08-06;15

Art. 14
1. All'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(14)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
'14 bis. I componenti dei comitati di gestione in carica al momento di un commissariamento disposto ai sensi del comma 13 non possono far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo al commissariamento stesso e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai commissariamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali'.'.
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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