Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 1
(Oggetto e finalità della legge)
1. La presente legge disciplina la pianificazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava, così come definite all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno), e l'esercizio della relativa attività nel territorio della regione Lombardia.
2. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalità:
a) promozione dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) salvaguardia del giacimento coltivabile, ripristino del suolo e limitazione del consumo di suolo;
c) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio;
d) promozione delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, nonché attuazione dei principi previsti dalla politica europea delle materie prime, in riferimento alla individuazione e alla tutela delle risorse minerarie di cava, alla gestione delle relative attività economiche e alla riduzione del consumo di materie prime anche mediante il riutilizzo e il riciclo dei materiali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi