Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. L'attività estrattiva di sostanze minerali di cava disciplinata ai sensi della presente legge:
a) costituisce attività temporanea rispetto alla destinazione e all'uso del territorio previsti dai piani e dai programmi urbanistici e territoriali di carattere locale;
b) è finalizzata a rendere disponibili i materiali necessari allo sviluppo socio-economico del territorio regionale, garantendo l'uso razionale del suolo e il risparmio delle materie prime, anche attraverso l'uso di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative.
2. La presente legge si applica ai diversi settori merceologici delle attività estrattive, riconoscendone le specificità; in particolare, per il settore delle pietre ornamentali, anche in ragione del relativo pregio, prevede specifiche disposizioni con riferimento, tra l'altro, ai contenuti dell'atto di indirizzo regionale, alla tutela dei giacimenti, al sistema degli incentivi per la promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, alla determinazione dei fabbisogni e dei bacini di utenza, alla durata di validità della pianificazione delle attività estrattive e alla determinazione delle tariffe dei diritti di escavazione.
3. La presente legge non si applica:
a) alle escavazioni per attività di cantiere o agricole, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 6, lettera e); qualora i materiali litoidi di risulta escavati siano destinati alla commercializzazione e utilizzati in sostituzione di materiale di cava esternamente al cantiere o al fondo, per un quantitativo superiore ai 15.000 metri cubi (mc) e ai 500 metri cubi (mc) per le pietre ornamentali, si applicano le previsioni di cui all'articolo 18, comma 1, e i proventi delle tariffe spettano al comune o ai comuni sede delle suddette attività, da utilizzare esclusivamente per ripristini ambientali/territoriali;
b) ai casi di cui all'articolo 21, comma 1;
c) alle estrazioni di sedimenti dagli alvei del reticolo idrico effettuate ai sensi dell'articolo 20, commi da 2 bis a 2 sexies, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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