Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 5
(Competenze)
1. La funzione d'indirizzo strategico regionale è esercitata da parte del Consiglio regionale mediante l'approvazione dell'atto di indirizzo, che definisce le politiche regionali per la disciplina dell'uso delle materie prime e dell'utilizzo di materiali riciclati di cui alla presente legge.
2. Spetta alla Giunta regionale:
a) l'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1, anche tenendo conto di eventuali documenti di analisi e proposte approvati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
b) la verifica di conformità e di compatibilità, rispetto agli indirizzi del Consiglio regionale di cui al comma 1, dei piani di cui all'articolo 10, comma 4;
c) la determinazione di misure tecnico-amministrative di attuazione e applicazione della presente legge, al fine di uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;
d) la determinazione dell'entità delle tariffe dei diritti di escavazione, ai sensi dell'articolo 18;
e) la formazione per il personale delle province e della Città metropolitana di Milano, finalizzata a fornire indicazioni e criteri, promuovere azioni e divulgare la conoscenza di strumenti operativi, di procedure e di competenze per lo svolgimento delle attività conferite;
f) il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni di cui all'articolo 20, comma 1;
g) l'esercizio dei poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere, nei confronti delle province e della Città metropolitana di Milano, in caso di inadempimento di una o più funzioni di cui al comma 3, con oneri a carico degli enti inadempienti;
h) la gestione e lo sviluppo del catasto regionale delle cave di cui all'articolo 23;
i) l'assistenza tecnica ai comuni, ove richiesta e senza oneri per gli stessi comuni, in ordine alle funzioni e attività di cui al comma 4 e in relazione alla definizione degli accordi secondo lo schema previsto all'articolo 6, comma 1, lettera d), anche in collaborazione con ANCI Lombardia.
3. Spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano:
a) l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione dei piani di cui all'articolo 9, e la loro attuazione, mediante l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle attività estrattive, di cui agli articoli 12, 13, commi da 1 a 3, e 14;
b) il rilascio dei provvedimenti sulle istanze di autorizzazione e concessione relative all'estrazione di materiale non prevista nel PAE di cui all'articolo 20, comma 6;
c) la vigilanza relativa alla polizia mineraria, di cui all'articolo 26, comma 2, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi ai sensi della normativa vigente in materia, nonché, ove ricorrano le condizioni, la prescrizione degli interventi di messa in sicurezza di cui al primo periodo del settimo comma dell'articolo 45 del regio decreto 1443/1927;
d) la trasmissione dei dati di cui all'articolo 22, comma 3;
e) l'attivazione degli interventi sostitutivi, con oneri a carico degli enti inadempienti, qualora i comuni, preventivamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti previsti alle lettere a) e d) del comma 4;
f) l'aggiornamento dei dati del catasto regionale delle cave di cui all'articolo 23;
g) il controllo dei dati relativi al monitoraggio ambientale, anche avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), con modalità concordate tra le parti mediante apposita convenzione.
4. Spettano ai comuni sede delle attività estrattive:
a) la vigilanza sull'esercizio delle attività estrattive, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi, di cui all'articolo 26, comma 1, l'assunzione dei provvedimenti di cessazione e sospensione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e il rilascio della certificazione delle opere di cui all'articolo 19, comma 2;
b) la stipula della convenzione di cui all'articolo 16;
c) lo svincolo delle garanzie prestate dagli operatori ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3;
d) l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie alla mitigazione, al recupero delle aree e alla compensazione, previa diffida all'interessato, secondo quanto disposto all'articolo 19, comma 5.
5. Spettano all'ARPA:
a) la verifica delle modalità di monitoraggio ambientale delle cave previste dai progetti di cui all'articolo 12, esprimendo parere in merito, nell'ambito del procedimento unico di cui allo stesso articolo 12, comma 6, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione;
b) i controlli sulle matrici ambientali di cui all'articolo 26, comma 4, con oneri a carico degli operatori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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