Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 8
(Atto di indirizzo regionale)
1. L'atto di indirizzo regionale è il documento strategico di definizione delle politiche regionali per l'uso delle materie prime di cui alla presente legge e persegue i seguenti obiettivi:
a) inserire l'attività estrattiva in un contesto di sostenibilità ambientale e di compatibilità economico-sociale, garantendo il rispetto dei principi dell'economia circolare;
b) salvaguardare le risorse estrattive non rinnovabili con adeguate misure di protezione dei giacimenti;
c) favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), incentivando e sostenendo il mercato dei materiali riciclati;
d) garantire l'approvvigionamento di materie prime per il fabbisogno del territorio regionale, in relazione alla tipologia del materiale prodotto, limitando al contempo il consumo di suolo e l'uso di risorse non rinnovabili;
e) ottimizzare la gestione dei materiali di cava, attraverso l'impiego di tecnologie adeguate in fase estrattiva e garantendo un uso delle risorse appropriato alla loro qualità anche con specifico riferimento alla resa estrattiva del settore delle pietre ornamentali;
f) assicurare la conformità della pianificazione delle attività estrattive alle finalità di tutela paesaggistica e dei beni culturali, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché alle finalità di qualità dell'acqua e dell'aria, di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e della biodiversità, di difesa idrogeologica, di sviluppo urbanistico e dell'agricoltura;
g) tutelare le aree regionali protette, privilegiando laddove possibile la previsione dell'apertura di nuove cave o l'ampliamento di cave esistenti all'esterno dei parchi regionali, dei parchi locali di interesse sovracomunale e delle reti di connessione ecologica provinciali e comunali.
2. L'atto di indirizzo contiene le indicazioni a cui deve attenersi la pianificazione provinciale e metropolitana, tenendo conto, ove necessario, della pertinenza ai differenti settori merceologici, al fine di individuare:
a) i fabbisogni di materiale;
b) i giacimenti coltivabili in cui è possibile l'esercizio dell'attività estrattiva;
c) la perimetrazione e il dimensionamento delle aree idonee per le attività estrattive, in relazione ai volumi massimi estraibili e le modalità di coltivazione della risorsa, tenendo conto, in particolare, della minimizzazione degli impatti paesistico-ambientali e del consumo di suolo, del grado di rischio archeologico, della tutela e del più razionale sfruttamento del giacimento, nonché delle superfici già destinate in precedenza alle attività estrattive, anche promuovendo la razionalizzazione delle aree estrattive anche mediante la definizione di volumi minimi per singola cava;(1)
d) i bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto;
e) la qualità e la quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione, tenuto conto della stima dei fabbisogni, che consideri anche materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative;
f) la modalità di coltivazione per tipologia di giacimento;
g) le modalità di recupero delle aree oggetto di escavazione, attraverso apposito progetto di recupero, che contribuisca anche a mitigare gli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo e a promuovere la difesa idraulica e idrogeologica nei principali bacini fluviali;
h) i criteri per l'espressione del parere di compatibilità con gli obiettivi del PAE delle varianti ai piani di governo del territorio, nei casi di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'atto di indirizzo è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa proposta da parte della Giunta regionale.
4. L'atto di indirizzo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), è aggiornato di norma ogni cinque anni e resta in vigore fino alla pubblicazione dell'atto di approvazione del suo aggiornamento.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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