Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 9
(Piano delle attività estrattive)
1. Il Piano delle attività estrattive (PAE) è elaborato dalle province e dalla Città metropolitana di Milano sulla base dell'atto di indirizzo regionale tenendo conto di:
a) consistenza e caratteristiche dei giacimenti coltivabili, dei quali si promuove, in un'ottica di salvaguardia del suolo, la tutela e la più razionale e completa valorizzazione;
b) situazione geologica, idrogeologica, agraria e vegetazionale del territorio;
c) sistema delle aree protette nella sua diversa articolazione delle relative forme di tutela;
d) destinazione attuale delle aree di interesse per l'attività estrattiva, in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate e alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
e) caratteri ambientali e paesaggistici dei contesti territoriali interessati dalle attività estrattive, anche al fine di qualificare l'assetto finale delle aree interessate e il loro riutilizzo successivo;
f) stima dei volumi di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, anche in coerenza con la pianificazione regionale dei rifiuti;
g) sostenibilità dell'attività estrattiva di cava;
g bis) potenziale archeologico dell’area.(2)
2. Il PAE, tenendo conto, ove necessario, della pertinenza ai differenti settori merceologici, contiene:
a) la determinazione del fabbisogno da soddisfare nel suo periodo di vigenza e comprende i volumi necessari per la realizzazione di opere pubbliche per le quali, alla data di avvio del procedimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), sia stato approvato almeno il progetto di fattibilità tecnico-economica;
b) l'individuazione dei bacini di utenza e dei bacini di produzione, individuati da un rapporto descrittivo, dall'elenco delle aree idonee per l'attività estrattiva e da una rappresentazione cartografica;
c) l'individuazione dei giacimenti coltivabili;
d) l'identificazione delle aree idonee per le attività estrattive, con i relativi volumi massimi estraibili e le modalità di coltivazione della risorsa, tenendo conto, in particolare, della minimizzazione degli impatti paesistico-ambientali e del consumo di suolo, della tutela e del più razionale sfruttamento del giacimento, nonché delle superfici già destinate in precedenza alle attività estrattive;
e) l'individuazione di eventuali cave di riserva per opere pubbliche e di cave di recupero e le modalità di coltivazione della risorsa;
f) la modalità di recupero delle aree al termine dell'attività estrattiva; in caso di previsione di apertura di cave nei parchi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), la definizione di tale modalità spetta all'ente gestore dell'area stessa nell'ambito del procedimento di approvazione del PAE, che deve prevedere un ripristino ambientale adeguato alle esigenze di tutela dell'area interessata;
g) l'indicazione delle norme tecniche di coltivazione e di recupero che devono essere osservate per ciascun settore merceologico, in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche e al tipo di sostanze di cava estraibili;
h) l'indicazione dei volumi dei pietrischi, anche derivanti dalle cave di monte, nonché dei volumi di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, recuperati o riutilizzati nel rispetto della normativa statale in materia;
i) gli indirizzi per le misure di compensazione ambientale per la valorizzazione, in particolare, del sistema delle aree protette, della rete ecologica regionale, dei parchi locali di interesse sovracomunale e per il recupero delle cave cessate;
j) i criteri per l'espressione del parere di compatibilità con gli obiettivi del PAE delle varianti ai piani di governo del territorio, nei casi di cui all'articolo 11, comma 1.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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