Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 13
(Decadenza e revoca dell'autorizzazione, sospensione e cessazione dell'attività)
1. Costituiscono motivi di decadenza dell'autorizzazione:
a) il mancato inizio dell'attività estrattiva entro ventiquattro mesi dalla notifica del provvedimento autorizzativo;
b) la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
c) il venir meno delle capacità tecniche o economiche del titolare dell'autorizzazione;
d) l'inadempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o degli impegni sanciti dalla convenzione di cui all'articolo 16, segnalato dall'autorità di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c).
2. La decadenza è disposta dal soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, previa diffida al titolare dell'autorizzazione a iniziare o a riprendere l'attività o a conformarsi a quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine, comunque non inferiore a tre mesi; la diffida non si applica al caso di cui al comma 1, lettera c).
3. Qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si manifesti una significativa alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento e tale, comunque, da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva, il soggetto competente revoca l'autorizzazione, ferma restando la facoltà di revoca, da parte del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della presente legge, prevista all'articolo 45 del regio decreto 1443/1927.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 3 e fatte salve le competenze sulla vigilanza di cui all'articolo 26, comma 2, il comune competente per territorio:
a) può disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, qualora la stessa sia esercitata in difformità dagli obblighi di legge o dalle prescrizioni disposte col provvedimento di autorizzazione, ovvero con la convenzione. Il comune può riservarsi di imporre le misure necessarie, incluse quelle volte al recupero dell'area, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione; l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro trenta giorni dalla sua notificazione al titolare dell'autorizzazione, il comune non abbia notificato le misure al soggetto interessato;
b) ordina l'immediata cessazione dell'attività svolta senza la relativa autorizzazione, prescrivendo al soggetto interessato l'effettuazione delle opere necessarie al recupero.
5. In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, la provincia o la Città metropolitana di Milano può avvalersi del disposto di cui all'articolo 14.
6. Nella provincia di Sondrio le attività di competenza dei comuni possono essere esercitate dalla stessa provincia, in base ad apposita convenzione con i comuni interessati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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