Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 15
(Incentivazione al risparmio di materie prime e all'utilizzo dei materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti)
1. Al fine di incentivare il risparmio di materie prime, in caso vengano effettuate attività di recupero o riciclo di rifiuti, anche non localizzate nel medesimo sedime di cava, in proporzione al volume di rifiuti recuperati o riciclati e commercializzati in luogo dei materiali di cava:
a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere prorogata fino a due anni, ulteriori rispetto ai termini di cui all'articolo 12, comma 12, al ricorrere dei presupposti di cui allo stesso comma 12;
b) l'entità delle somme di cui all'articolo 18, sono ridotte in misura non superiore al 20 per cento.
2. L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di recupero di cui al comma 1è rilasciata, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di rifiuti, previa verifica di compatibilità con le previsioni del PAE, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Qualora gli impianti di recupero rifiuti siano incompatibili con la modalità di recupero dell'area indicata dal PAE, l'autorizzazione o l'iscrizione in procedura semplificata di cui agli articoli 208, 214 e 215 del d.lgs. 152/2006 non può avere durata superiore a quella prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva e la relativa area deve essere recuperata secondo i modi e i tempi previsti nel provvedimento autorizzativo.
4. La Giunta regionale specifica:
a) l'entità della riduzione delle somme di cui all'articolo 18 nei casi di cui ai commi 1 e 5;
b) le condizioni e le modalità della proroga prevista al comma 1, lettera a), e della relativa applicabilità anche ai casi di cui al comma 5.
5. Per il settore delle pietre ornamentali gli incentivi di cui al comma 1 si applicano ai risparmi di materia prima conseguiti anche mediante l'ottimizzazione della resa di produzione dei blocchi lapidei di pietra naturale da taglio rispetto alla produzione di pietrisco.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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