Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 16
(Convenzione)
1. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di cui agli articoli 12, 14 e 20 è subordinato alla stipula di una convenzione tra l'operatore e il comune o i comuni sede dell'attività estrattiva.
2. La convenzione deve prevedere il rispetto di quanto previsto dall'eventuale accordo definito secondo lo schema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e contenere l'impegno dell'operatore:
a) a versare annualmente al comune o ai comuni di cui al comma 1 e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata quanto previsto all’articolo 18, rispettivamente ai comuni la quota spettante dell’84 per cento e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano la quota a essa spettante e quella dovuta alla Regione, complessivamente pari al 16 per cento; tale versamento è effettuato in un’unica soluzione, ove non diversamente concordato tra le parti nella convenzione di cui al presente articolo;(5)
b) a versare, qualora l'attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro dei parchi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 86/1983, all'ente gestore dell'area protetta una ulteriore somma, pari a un terzo di quella di cui alla lettera a), a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava;
c) a eseguire a proprie spese, ovvero tramite monetizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8, entro il termine stabilito dal provvedimento di autorizzazione o concessione e secondo le modalità concordate con il comune, le opere di recupero ambientale necessarie a realizzare la destinazione, al termine dell'attività estrattiva, prevista dal PAE, nonché le eventuali opere di mitigazione e compensazione;
d) a corrispondere la quota parte della tariffa spettante ai comuni, di cui all'articolo 18, comma 3, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 11, lettera e), a favore dei comuni, diversi da quello o da quelli sede dell'attività estrattiva, qualora interessati da impatti, evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, secondo periodo;
e) ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'autorizzazione.
3. Il comune o i comuni di cui al comma 1 provvedono alla stipula della convenzione entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'operatore. In caso di mancato accordo fra il comune o i comuni interessati e l'operatore, quest'ultimo può chiedere che la provincia o la Città metropolitana di Milano determini, entro trenta giorni dalla richiesta, gli obblighi ai quali è condizionato il rilascio dell'autorizzazione o concessione. In tal caso, l'operatore è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale assume gli obblighi di cui al comma 2 e si impegna a corrispondere una maggiorazione del 10 per cento della tariffa di cui all'articolo 18 alla provincia o alla Città metropolitana di Milano, che utilizza tali somme per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, terzo periodo.
4. La Giunta regionale definisce lo schema tipo della convenzione di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di stipula.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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