Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 18
(Tariffe dei diritti di escavazione)
1. L'escavazione di materiale derivante dalle attività estrattive di cava è soggetta al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale definisce l'entità delle tariffe, adeguate con cadenza biennale in base al tasso di inflazione programmata pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che devono essere versate ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), in relazione ai diversi settori merceologici tenuto conto del materiale escavato, del materiale commercializzato e dell'obiettivo della tutela delle risorse non rinnovabili. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità e la tempistica per il versamento, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, delle somme spettanti alla Regione, di cui al primo periodo del comma 3 bis.(6)
3. Le somme di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), spettano per l'84 per cento al comune o ai comuni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere a) e d), per il 14 per cento alla provincia di riferimento o alla Città metropolitana di Milano, e, per il restante 2 per cento, alla Regione. Le somme sono utilizzate dai comuni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 9, per la realizzazione di infrastrutture e interventi di recupero ambientale dell'area indirettamente interessata dall'attività estrattiva ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12. Le province e la Città metropolitana di Milano possono utilizzare le somme di cui al presente articolo anche per l'eventuale attivazione di convenzioni con le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti per territorio ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e con l'ARPA ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera g), nonché per la gestione dell'attività delle consulte di cui all'articolo 24, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 8. I comuni, le province e la Città metropolitana di Milano danno evidenza sui propri siti istituzionali degli interventi per i quali sono utilizzate le somme di cui al presente comma.(7)
3 bis. Le province e la Città metropolitana di Milano versano alla Regione, annualmente e in un’unica soluzione, la quota del 2 per cento a essa spettante secondo quanto previsto al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica in caso di rilascio di concessioni regionali ai sensi dell’articolo 14, comma 10, e dell’articolo 20, comma 7.(8)
4. L'operatore e il comune o i comuni interessati possono concordare, a scomputo totale o parziale della somma di cui al comma 2, la realizzazione, a cura dell'operatore, degli interventi di cui al secondo periodo del comma 3, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici. Le modalità di realizzazione e le relative garanzie sono stabilite nella convenzione di cui all'articolo 16.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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