Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 20
(Reperimento di materiale per opere pubbliche ed estrazione di materiale non prevista dal PAE)
1. La realizzazione di cave di riserva per opere pubbliche non previste nei PAE e finalizzate al reperimento di materiale per le opere pubbliche di interesse statale o regionale, fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti, è soggetta al rilascio di autorizzazione o concessione da parte della Regione.
2. A tal fine, il progetto definitivo delle opere pubbliche di cui al comma 1 deve comprendere un piano di reperimento dei materiali occorrenti, considerando in via prioritaria i materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, nonché il materiale proveniente dalle cave individuate nei PAE. In subordine, il progetto di cui al primo periodo può contenere la previsione di cave di riserva e il relativo progetto di coltivazione, privilegiandone la localizzazione, laddove possibile, in prossimità dell'opera pubblica.
3. Il progetto di coltivazione delle cave di cui al comma 1è approvato nell'ambito della procedura di approvazione del progetto definitivo delle opere pubbliche di cui allo stesso comma 1 e comprende il progetto delle opere di recupero, mitigazione e compensazione definito secondo quanto disposto dall'articolo 19.
4. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1è rilasciato, conformemente al progetto di coltivazione approvato ai sensi del comma 3, all'impresa alla quale è affidata la realizzazione dell'opera pubblica con la correlata estrazione di materiale; il titolo abilitativo decade in caso di cessazione del contratto per la realizzazione dell'opera pubblica con correlata estrazione di materiale.
5. Il materiale estratto nelle cave di cui al comma 1è esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stato rilasciato il titolo abilitativo di cui al comma 4; tale titolo non può avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa, ivi incluse eventuali estensioni dei termini temporali per la realizzazione dell'opera, previste in fase di esecuzione. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 25, comma 1.
6. Sono soggette al rilascio di autorizzazione o, limitatamente ai casi di cui alla lettera f), di concessione da parte delle province o della Città metropolitana di Milano:
a) l'attività estrattiva nelle cave di recupero non comprese nei PAE;
b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, nonché di bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di realizzazione, che comportano l'asportazione di materiali inerti destinati alla commercializzazione fino al volume massimo stabilito dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 8;
c) l'asportazione e la commercializzazione dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva giacenti in cave cessate;
d) l'autorizzazione alla ricerca finalizzata a individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche;
e) l'attività estrattiva finalizzata al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo sviluppo delle ordinarie pratiche agricole, che comportano l'asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola, con un rapporto tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a 500 mc per ettaro, fino al volume massimo stabilito dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 8, previo parere dei consorzi di bonifica interessati secondo quanto previsto dall'articolo 80 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e parere vincolante del comune o dei comuni interessati, nonché, nel caso di interventi previsti nelle aree protette di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, dell'ente gestore dell'area protetta interessata;
f) la realizzazione di cave di riserva non previste nei PAE e finalizzate al reperimento di materiale per le opere pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1, secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.
7. Per le autorizzazioni e concessioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, alla Regione spettano gli oneri istruttori di cui all'articolo 12, comma 19, lettera f), e l'operatore versa le somme dovute, a titolo di tariffa, agli enti di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nella quota percentuale e per le finalità e attività di cui allo stesso articolo 18, commi 2 e 3. In caso di rilascio delle concessioni regionali di cui al comma 1, il concessionario corrisponde il canone dovuto secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 10, intendendosi sostituita la Regione alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata, ai fini del versamento all'ente concedente della correlata quota percentuale del canone.
8. La Giunta regionale specifica le modalità e le procedure per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi