Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 24
(Consulte provinciali e metropolitana e comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava)
1. Ciascuna provincia e la Città metropolitana di Milano possono costituire un'apposita consulta per le attività estrattive di cava, composta dal dirigente competente in materia di attività estrattive della provincia o della Città metropolitana di Milano, che la presiede, e da un numero massimo di otto esperti in materia geologico-mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale e agronomica-forestale, anche esterni, nonché da rappresentanti dei comuni territorialmente interessati, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo, delle associazioni degli imprenditori edili, delle associazioni delle categorie degli operatori agricoli e delle associazioni di tutela dell'ambiente; alle sedute della consulta sono invitati anche rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio territorialmente competente.
2. La consulta di cui al comma 1è un organismo tecnico che supporta la provincia o la Città metropolitana di Milano nelle decisioni inerenti all'attuazione della presente legge e, in particolare, nell'elaborazione del PAE.
3. La composizione della consulta è rinnovata a ogni rinnovo del consiglio provinciale o metropolitano e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
4. Il funzionamento di ciascuna consulta provinciale o metropolitana è disciplinato dalla rispettiva provincia o dalla Città metropolitana di Milano, che può far fronte agli eventuali oneri finanziari anche tramite la quota parte delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
5. È istituito il comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Il comitato, che svolge attività di supporto tecnico e giuridico, è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di attività estrattive, che lo presiede, e da un numero massimo di sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche e ambientali, anche esterni alla Regione, nonché da rappresentanti delle direzioni regionali interessate, da un rappresentante rispettivamente dell'ARPA e di ANCI Lombardia, delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo, nonché dal dirigente competente in materia di attività estrattive della Città metropolitana di Milano o della provincia di volta in volta territorialmente interessata. In caso di consultazione, ai sensi del comma 6, su temi di ordine generale, alle sedute del comitato sono invitati a partecipare i presidenti delle consulte provinciali o loro delegati. Alle sedute del comitato è invitato anche un rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio territorialmente competente.
6. Il comitato di cui al comma 5 fornisce il supporto tecnico richiesto, in merito all'atto d'indirizzo di cui all'articolo 8 e ai fini della verifica regionale di cui all'articolo 10, comma 4. Il comitato è consultato prima della adozione della o delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 6. Può essere, altresì, consultato sull'esercizio delle altre funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.
7. Il comitato è rinnovato all'avvio di ogni legislatura regionale e, comunque, entro sei mesi dalla data di proclamazione del Presidente della Regione eletto; il comitato resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
8. Agli esperti del comitato consultivo di cui al comma 5 spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
9. La Giunta regionale definisce termini e modalità per la composizione, il rinnovo e il funzionamento del comitato di cui al comma 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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