Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 25
(Sanzioni)
1. In caso di ricerca o coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza alcuna autorizzazione o concessione, o di coltivazione effettuata al di fuori delle aree di scavo autorizzate o concesse per un volume superiore al 1 per cento del volume autorizzato o concesso, è irrogata una sanzione amministrativa, di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in caso di materiali scavati in difformità rispetto all'estensione ed alla profondità massima degli scavi autorizzati o concessi, è irrogata una sanzione amministrativa, di entità variabile tra quindici e trenta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 10.000,00. La Giunta regionale stabilisce le tolleranze sulle misure con il provvedimento di cui al comma 9, ai fini dell'accertamento dell'estrazione in difformità.
3. In caso di inosservanza di obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, diversi da quelli sanzionabili ai sensi del comma 2, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 determinata in relazione alla rilevanza del danno o del pregiudizio ambientale arrecato e alle spese necessarie all'eventuale ripristino delle aree, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In caso di utilizzo di materiali difformi da quanto stabilito nell'autorizzazione o concessione per il recupero ambientale, la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo è determinata anche in proporzione al volume di materiale utilizzato in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 10.000,00.
4. In caso di mancata o parziale comunicazione dei dati o delle informazioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, la Città metropolitana di Milano o le province territorialmente interessate applicano una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 10.000,00 determinata ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/1981.
5. Restano comunque ferme le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13.
6. In caso di inosservanza di obblighi previsti dalla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità alla VIA si applicano le disposizioni sanzionatorie in materia di valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente, se le sanzioni ivi previste risultano di importo superiore a quelle applicabili ai sensi del comma 3.
7. Per quanto non previsto ai commi precedenti, si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla l.r. 1/2012.
8. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere d'ufficio da realizzare ai sensi dell'articolo 19, comma 5, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
9. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la determinazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4, nel rispetto dei criteri ivi previsti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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