Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 28
(Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale:
a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone e trasmette la proposta di atto di indirizzo al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione;
b) entro dodici mesi dall'approvazione dell'atto di indirizzo, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), le modalità e le disposizioni tecnico-amministrative da osservare per la predisposizione dei PAE.
2. I piani delle cave approvati secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, per i quali sia scaduto il termine di cui all'articolo 10, comma 4 quater, della l.r. 14/1998, riacquistano efficacia, fermi restando gli effetti nel frattempo prodotti o derivanti da tale scadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e comunque per non oltre due anni dalla data di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.
3. I piani delle cave approvati secondo quanto previsto dalla l.r. 14/1998, la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, per i quali l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 quater, della l.r. 14/1998, intercorra tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, restano efficaci fino alla pubblicazione nell BURL del corrispondente PAE, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e comunque per non oltre due anni dalla data di approvazione del provvedimento di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.
4. Nel territorio provinciale in cui il relativo piano delle cave sia stato approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e sia scaduto il termine di cui all'articolo 10, comma 4 quater, della l.r. 14/1998, è possibile procedere, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, all'autorizzazione o concessione delle cave, nonché agli ampliamenti, alle varianti o anche alla proroga delle autorizzazioni già rilasciate, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia conclusa positivamente la procedura di VIA o sia stata conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con provvedimento di esclusione della VIA. Tale possibilitàè consentita fino all'approvazione dei nuovi piani e, comunque, per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con necessaria adozione, entro cinque anni dall'approvazione di tali piani, dei corrispondenti PAE, di cui all'articolo 10, comma 3, della presente legge; il nuovo piano approvato ai sensi della l.r. 14/1998 resta efficace fino alla pubblicazione del PAE, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 5, della presente legge.
5. I piani delle cave già adottati alla data di approvazione delle modalità e disposizioni tecnico-amministrative di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono approvati e disciplinati ai sensi della l.r. 14/1998.
6. Per i piani diversi dai casi di cui ai commi 2, 3 e 4 le province e la Città metropolitana di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviano il procedimento di adozione del nuovo Piano delle attività estrattive secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3. I piani delle cave di cui al presente comma restano efficaci fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato entro il termine di cui all'articolo 10, comma 5.
7. Se entro la scadenza di cui al primo periodo del comma 6 non è stato avviato il procedimento di adozione del PAE, alla provincia o alla Città metropolitana di Milano inadempiente è precluso il rilascio, fino all'effettivo avvio di tale procedimento, delle autorizzazioni, concessioni o proroghe riferite al piano delle cave approvato ai sensi della l.r. 14/1998.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, lettera e), fino alla pubblicazione nel BURL dei PAE i procedimenti di autorizzazione e di concessione, ivi compresi quelli di cui al comma 4, restano gestiti ai sensi della l.r. 14/1998 e i relativi provvedimenti conservano efficacia fino alla loro scadenza, ferma restando l'applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 18, 19 e 20 della stessa l.r. 14/1998.
9. Oltre alle previsioni di cui al presente articolo, le seguenti disposizioni, fatta eccezione per il disposto di cui alla lettera d) con decorrenza dal 1° gennaio 2022, sono applicabili dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto, nelle more della pubblicazione nel BURL dei PAE, dal presente comma:(10)
c) articoli 12, comma 19, lettere e) e g), e 26, comma 4;
d) articolo 18, comma 3, per quanto riguarda le modalità e i criteri di riparto dei proventi delle tariffe dei diritti di escavazione, rispettivamente tra i comuni sede dell'attività estrattiva e quelli interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e tra le province e la Città metropolitana di Milano, nel rispetto delle previste finalità per l'utilizzo di tali somme, ferma restando la quota spettante alla Regione per le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dagli enti competenti;
e) articolo 20 e relativo riparto delle competenze per l'esercizio delle funzioni ivi previste, fatta salva l'applicazione della l.r. 14/1998 per quanto riguarda la disciplina dei piani delle cave, delle autorizzazioni o concessioni e della sanzione amministrativa di cui al comma 5 dello stesso articolo 20 relativamente ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge;
f) articolo 24, con definizione, da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei termini e delle modalità per la composizione, il rinnovo e il funzionamento del comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava di cui al comma 9 dello stesso articolo 24; le consulte provinciali e metropolitana per le attività estrattive di cava possono essere costituite dal primo rinnovo dei rispettivi consigli provinciali e metropolitano, successivo all'entrata in vigore della presente legge; nelle more della nomina dei componenti del comitato e delle consulte di cui alla presente lettera, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 della l.r. 14/1998;
g) articoli 6, 19, comma 9, 23 e 29.
10. Durante il periodo di riacquisizione dell'efficacia, ai sensi del presente articolo, dei piani delle cave di cui ai commi 2, 3 e 6, e comunque entro e non oltre la scadenza di tale termine, sono consentite revisioni, anche riferite a singoli bacini o ad ambiti territoriali estrattivi, esclusivamente ove necessario al fine di soddisfare fabbisogni di materiale per le filiere produttive o per la realizzazione delle opere pubbliche, fatta salva l'effettuazione della valutazione ambientale strategica. Gli effetti delle revisioni operano limitatamente al perdurare dell'efficacia dei piani interessati, nei termini e ai sensi di cui al precedente periodo.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 5, e quelle di cui all'articolo 18, comma 3, in riferimento alle previsioni di cui al comma 9, lettera d), e quella di cui all'articolo 11, comma 6, si applicano anche alle autorizzazioni e concessioni, nonché, limitatamente alla disposizione di cui all'articolo 11, comma 6, anche ai piani di cui alla l.r. 14/1998, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Al fine di favorire la riqualificazione territoriale, lo sviluppo di azioni finalizzate alla difesa della biodiversità e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i progetti di impianti agro-voltaici localizzati entro le aree di cave o lotti di esse con recupero finale pianificato a superficie agricola e recuperate ad uso agricolo. Il progetto dell’impianto agro-voltaico può essere presentato dall’imprenditore agricolo professionale o, comunque, da altro soggetto in accordo con lo stesso, e, ai fini dell’approvazione, deve essere accompagnato da una relazione di valorizzazione agroambientale dell’area, prevedendo la produzione energetica da fonte rinnovabile in connessione con l’attività agricola. Per i profili non espressamente disciplinati dal presente comma, si applica la normativa statale vigente in materia e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili). (11)
13. Nei laghi di cava cessata sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale, progetti di impianti fotovoltaici flottanti, interessanti una superficie massima del 50 per cento dello specchio d'acqua, mantenendo una distanza minima del perimetro dell'impianto non inferiore a 20 metri dalle sponde ed escludendo le aree in cui la profondità idrica sia uguale o inferiore ai 3 metri, da realizzare in modo tale da non impedire gli ulteriori utilizzi dei laghi di cava in condizioni di sicurezza, a fronte della assunzione, nel progetto di impianto interessato, degli accorgimenti idonei a garantire un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico, da valutare nell'ambito delle procedure abilitative previste ai sensi del d.lgs. 387/2003 e del d.lgs. 28/2011, ferme restando le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali.
13 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati gli aspetti tecnici e le modalità per l’applicazione delle previsioni di cui ai commi 12 e 13.(12)
14. Per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree di cava con attività estrattiva in corso, non è richiesta la modifica del progetto di gestione produttiva dell'area e del relativo progetto attuativo e si applicano le disposizioni della normativa di settore per l'acquisizione dei titoli abilitativi prescritti per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili previste dal d.lgs. 387/2003 e dal d.lgs. 28/2011, ivi comprese le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali. Nell'ambito del procedimento di cui al primo periodo è acquisito anche il parere dell'autorità competente all'autorizzazione dell'attività estrattiva attestante la compatibilità dell'installazione di tali impianti con l'esercizio dell'attività stessa e con il recupero delle aree previste dal progetto di coltivazione, anche con previsione di interventi di recupero sostitutivi, di almeno pari valore, qualora la realizzazione del progetto di impianto fotovoltaico interessi interventi di recupero ambientale già contenuti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato.
15. Le disposizioni di cui ai commi da 12 a 14 si applicano alle istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione dell'aggiornamento della nuova programmazione regionale in materia di energia e clima.
16. Il riacquisto dell'efficacia dei piani delle cave scaduti di cui al presente articolo si applica, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, esclusivamente a quelli di ultima pregressa vigenza, in riferimento a ciascun settore merceologico, ai sensi della l.r. 14/1998.
17. Ove non diversamente disposto e in quanto applicabile, ogni richiamo all'autorizzazione all'attività di cava, previsto dalla presente legge, si intende riferito anche alla concessione dell'attività di cava.
NOTE:
11. Il comma è stato sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9 e successivamente modificato dall'art. 18, comma 4 della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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