Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 3
(Tipologia dei rischi di protezione civile)
1. Gli eventi calamitosi di origine naturale possono generare, con riferimento al territorio regionale, le seguenti principali tipologie di rischio: idraulico, idrogeologico, sismico, da fenomeni meteo avversi, quali temporali, vento forte o anche neve, incendi boschivi, valanghe e deficit idrico.
2. Gli eventi calamitosi derivanti dall'attività dell'uomo possono dare origine, con riferimento al territorio regionale, alle seguenti principali tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. In tale tipologia di rischio possono, altresì, confluire tutti quegli eventi calamitosi conseguenti a carenze progettuali e di manutenzione o a errato inserimento ambientale delle infrastrutture realizzate dall'uomo.
3. In occasione degli eventi di cui all'articolo 16, comma 3, del Codice, le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del servizio regionale di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ai soli aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, a seguito di richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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