Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 4
(Sistema regionale della protezione civile)
1. Costituiscono componenti del Sistema regionale della protezione civile e provvedono all'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 1, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione, la Città metropolitana di Milano e le province del territorio lombardo, quali enti di area vasta, i comuni, anche in forma associata, e gli altri enti locali del territorio lombardo.
2. Il Presidente della Regione, il Sindaco metropolitano e i sindaci, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Codice, esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 6 del Codice e ne sono responsabili con riferimento al relativo ambito di governo. In particolare:
a) garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento, esercitando le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile in relazione ai rispettivi ambiti di governo;
b) vigilano sulle attività di protezione civile esercitate dalle articolazioni e strutture organizzative appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
c) sono responsabili del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile, della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile da parte delle strutture organizzative di propria competenza, della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione alle medesime strutture di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle Sale Operative, del Centro funzionale decentrato e degli ulteriori presidi territoriali;
d) sono responsabili della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2.
3. Ferme restando le attribuzioni e le competenze dei sindaci e del Sindaco metropolitano, disciplinate e individuate dal Codice, nonché dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 7 della presente legge, i presidenti delle province lombarde e il Sindaco metropolitano sono responsabili delle funzioni in materia di protezione civile delegate ai rispettivi enti ai sensi del Codice e dell'articolo 6 della presente legge, nonché della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile e dell'attribuzione alle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità.
4. Costituiscono strutture organizzative e unità funzionali del Sistema regionale della protezione civile e collaborano con le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, del Codice:
a) l'Unità di crisi regionale di cui all'articolo 10;
b) la Sala Operativa regionale di protezione civile di cui all'articolo 10;
c) il Centro funzionale decentrato di Regione Lombardia di cui all'articolo 11;
d) la Colonna mobile regionale di cui all'articolo 12;
e) gli Uffici Territoriali Regionali di cui all'articolo 14;
f) il volontariato organizzato di protezione civile, iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 22;
g) la Scuola superiore di protezione civile di cui all'articolo 24.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Codice, può in ogni tempo individuare, relativamente all'ambito territoriale regionale e nei limiti delle proprie competenze, ulteriori strutture operative regionali, in ambiti diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 4 del presente articolo e all'articolo 13, comma 1, del Codice.
6. Possono concorrere alle attività di protezione civile di ambito regionale, anche mediante le forme di collaborazione di cui all'articolo 8, i seguenti soggetti:
a) i singoli ordini e collegi professionali territoriali, le loro eventuali forme associative costituite a livello regionale, nonché le eventuali forme associative fra i rispettivi consigli nazionali operanti a livello regionale;
b) gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni in materia di protezione civile a livello regionale;
c) le aziende, le società e gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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