Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 8
(Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile)
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con le province, la Città metropolitana di Milano e gli altri enti locali, con le prefetture, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le articolazioni del Sistema nazionale della protezione civile, con gli altri enti e organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito del Sistema regionale della protezione civile, nonché con i gestori di infrastrutture critiche, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 (Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione), che attraversano il territorio regionale e con altri soggetti pubblici o privati. Il concorso e il coordinamento delle attività della Regione con i soggetti di cui al precedente periodo possono essere attuati anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni ai sensi del comma 4.
2. La Regione, su richiesta dei competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri Stati secondo le procedure di cui all'articolo 29 del Codice, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla vigente normativa in materia di protezione civile.
3. La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative e agli interventi individuati dalle province, dalla Città metropolitana di Milano e dagli altri enti locali a tutela del territorio e delle popolazioni.
4. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice o con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice.
5. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Codice, le strutture operative regionali di cui all'articolo 4, comma 4, concorrono con le strutture operative nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, allo svolgimento delle attività di protezione civile di cui al Codice.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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