Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 10
(Sala Operativa regionale di protezione civile e Unità di crisi regionale)
1. La Sala Operativa regionale di protezione civile è gestita dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del Codice e opera all'interno della struttura regionale di protezione civile.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire la più efficiente e tempestiva risposta in occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'articolo 2, sono disciplinate:
a) le modalità di gestione della Sala Operativa regionale, con l'assegnazione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice, per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;
b) le procedure di coordinamento della Sala Operativa regionale con gli altri uffici regionali, ivi incluso il relativo personale in reperibilità, nonché con le Sale Operative di area vasta, con le prefetture, con la Sala del Dipartimento della Protezione civile, con i presidi territoriali, con le altre componenti, con le strutture operative e con i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.
3. In occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'articolo 2, in base alle caratteristiche dell'evento, l'azione della Sala Operativa regionale può essere integrata con quella dell'Unità di crisi regionale, quale organismo tecnico di gestione dell'emergenza composto da soggetti in possesso di competenze specialistiche, senza oneri a carico della finanza pubblica. La Giunta regionale disciplina i presupposti per l'attivazione, la composizione e il funzionamento dell'Unità di crisi.
4. Sulla base delle procedure di funzionamento della Sala Operativa e dell'Unità di crisi, nelle attività di gestione delle emergenze, di cui all'articolo 2, condotte dalla Sala Operativa regionale possono essere coinvolti ulteriori soggetti, anche non appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, in ragione delle competenze possedute negli specifici settori di azione, al fine di ottimizzare e massimizzare le procedure di confronto e raccordo operativo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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