Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 13
(Centri polifunzionali di emergenza)
1. La Regione, sentite le province o la Città metropolitana competenti, individua presso sedi dislocate in ambito regionale i Centri polifunzionali di emergenza, in conformità al comma 4. I Centri polifunzionali di emergenza assolvono alle seguenti funzioni:
a) sede di ricovero delle risorse strumentali di protezione civile appartenenti al sistema di area vasta, dotata di una organizzazione che ne cura la manutenzione e la tenuta in efficienza;
b) luogo di organizzazione delle attività e degli spostamenti della Colonna mobile regionale, per poter garantire, in caso di attivazione per eventi di cui all'articolo 2, tempestività ed efficacia di intervento;
c) plesso utilizzabile per attività formative e per esercitazioni, allo scopo di far crescere il sistema di protezione civile, con particolare riferimento agli operatori istituzionali e agli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile, di cui all'articolo 22, e di generare una maggiore consapevolezza e proattività nella popolazione.
2. La Regione può intervenire direttamente nell'acquisto o nella locazione degli immobili, dei mezzi e delle attrezzature strumentali dei Centri polifunzionali di emergenza e può realizzare o anche gestire i centri medesimi direttamente oppure mediante strumenti di programmazione negoziata o tramite apposite convenzioni con enti locali, altri soggetti pubblici o privati, istituzioni o volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 22, comma 3.
3. Nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata o delle convenzioni stipulabili con i soggetti di cui al comma 2, sono disciplinate, in conformità a eventuali atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale, le modalità di realizzazione, gestione e manutenzione dei Centri polifunzionali di emergenza, definendo, altresì, le modalità di partecipazione alle spese per la realizzazione delle singole iniziative.
4. Le modalità di coordinamento dei Centri polifunzionali di emergenza con le strutture operative locali e regionali e l'individuazione dei medesimi centri polifunzionali sul territorio regionale sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, considerando le strutture già esistenti e le necessità operative e strategiche sulla base di priorità di livello regionale, al fine di garantire in modo omogeneo la ripartizione delle risorse per fronteggiare efficacemente gli eventi emergenziali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi