Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 15
(Pianificazione regionale)
1. Lo strumento tecnico-operativo principale per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale è rappresentato dal piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice. Il piano si compone di una sezione generale, approvata con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, relativa a un'analisi multirischio e alle scelte strategiche e di indirizzo operate dalla Regione in materia di protezione civile, nonché di una sezione settoriale, articolata in singoli piani di settore, ciascuno approvato separatamente con deliberazione della Giunta regionale, che deve includere almeno:
a) il piano regionale di soccorso rischio sismico;
b) il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
c) i piani di emergenza regionali per le dighe lombarde;
d) il piano regionale gestione rischio alluvioni;
e) il piano regionale rischio valanghe.
2. Mediante il piano regionale di protezione civile, elaborato assicurando la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, la Regione, fermo restando quanto previsto all'articolo 18 del Codice:
a) individua gli elementi strategici minimi e indispensabili per consentire l'azione di soccorso di protezione civile, in conformità agli indirizzi nazionali sulla pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, ivi compresi l'estensione territoriale di riferimento, l'individuazione dei rischi e degli scenari, il modello di intervento ai vari livelli territoriali;
b) procede alla elencazione degli ambiti territoriali ottimali e degli eventuali sub-ambiti operativi di cui all'articolo 5, commi 5 e 6;
c) esegue la ricognizione degli ulteriori strumenti, di propria competenza, di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi, approvati o anche da approvare, che devono essere elaborati in modo coordinato con i contenuti del piano regionale di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti;
d) esegue la ricognizione delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale, corredata da possibili scenari di evento, modelli o anche procedure previsionali, nonché da un'analisi valutativa delle medesime;
e) definisce il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionali impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;
f) disciplina presupposti, criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o anche locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti;
g) definisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività conseguenti allo stato di mobilitazione regionale;
h) definisce i flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative del Servizio regionale di protezione civile interessate;
i) definisce, in coordinamento con l'osservatorio sulle buone pratiche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del Codice, le buone pratiche riguardanti la prevenzione del rischio e la salvaguardia dei beni culturali anche in rapporto al costruito circostante, alle vulnerabilità dei centri storici e alla incolumità dei cittadini;
j) individua la rete principale e la rete secondaria delle infrastrutture critiche regionali per i settori prioritari, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile.
3. Il piano regionale di protezione civile è sottoposto a modifica, con le medesime modalità di approvazione di cui al comma 1, anche solo parziale, ogniqualvolta, a parere della Giunta regionale, si ravvisi la necessità di una sua revisione o in seguito al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongano un aggiornamento dei contenuti del piano medesimo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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