Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 17
(Piani di protezione civile delle province, della Città metropolitana, d'ambito e dei comuni)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi regionali per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice.
2. Fatte salve le direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, gli indirizzi regionali assumono carattere vincolante per la redazione, l'aggiornamento o revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile di livello territoriale locale. A tal fine, la Regione mette a disposizione degli enti locali, quale supporto nell'attività di pianificazione, un apposito sistema informativo anche per consentire una più agevole fruizione di indicazioni e indirizzi uniformi.
3. Ciascun ente locale, nella propria attività di pianificazione di protezione civile, esegue, in base agli indirizzi regionali, la ricognizione e il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali di propria competenza, con la finalità di integrare gli scenari di rischio nei piani urbanistici e territoriali e di rendere coerenti con tali scenari di rischio le previsioni dei piani stessi. I contenuti dei piani di protezione civile devono essere coordinati con i contenuti del piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 15, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute.
4. In ragione dell'individuazione nei territori delle province e della Città metropolitana di Milano del livello ottimale di organizzazione delle strutture di protezione civile per l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice, prevista all'articolo 5, comma 5, della presente legge, tutte le funzioni in materia di pianificazione d'ambito competono a ciascun ente di area vasta di cui al presente comma, in riferimento al relativo ambito territoriale, nel rispetto delle direttive nazionali di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e degli indirizzi regionali di cui al comma 1.
5. I piani di protezione civile delle province e della Città metropolitana di Milano, a valere anche quali piani di protezione civile d'ambito ai sensi del comma 4, sono adottati, previa informativa alle prefetture competenti ai fini del raccordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 2, del Codice, dall'ente competente, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1., della presente legge, e sono approvati dalla Giunta regionale previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali e della coerenza con il piano regionale di protezione civile. I piani approvati ai sensi del precedente periodo sono recepiti nella pianificazione di protezione civile dei comuni territorialmente interessati.
6. I piani di protezione civile delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni sono aggiornati periodicamente, secondo le procedure e competenze di cui al comma 5 e all'articolo 7, comma 2, lettera b), anche al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongano una revisione dei piani medesimi e, in ogni caso, a seguito dell'approvazione di varianti generali dei piani urbanistici territoriali di vario livello per assicurarne il raccordo con la pianificazione di protezione civile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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