Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 18
(Direzione e coordinamento delle attività)
1. Al verificarsi di un evento emergenziale di cui all'articolo 2 o in caso di mobilitazione del Sistema regionale di protezione civile o, ancora, quando venga richiesto il concorso delle forze di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Codice, le funzioni di direzione strategica e di coordinamento delle risorse del Sistema regionale di protezione civile sono assunte:
a) se l'evento ha impatto a livello comunale, dal comune competente in persona del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile;
b) se l'evento ha impatto a livello sovracomunale o di area vasta, dall'ente di area vasta competente in persona del Sindaco metropolitano o del Presidente della provincia, in ragione delle deleghe in materia attribuite dalla Regione secondo quanto previsto all'articolo 6, fatte salve, in ogni caso, le funzioni attribuite alle prefetture ai sensi dell'articolo 9 del Codice;
c) se l'evento ha impatto a livello regionale, dalla Regione in persona del Presidente, in qualità di autorità di protezione civile.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli enti e le autorità competenti di cui al presente articolo si avvalgono di un'organizzazione amministrativa e operativa dedicata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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