Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 20
(Stato di mobilitazione regionale)
1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Giunta regionale può disporre con proprio decreto, per la durata massima di quindici giorni, prorogabili di altri quindici giorni, la mobilitazione straordinaria del Sistema regionale di protezione civile, a supporto delle strutture operative di protezione civile di area vasta o anche locali interessate, se del caso mediante il coinvolgimento coordinato delle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale e del volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale regionale di cui all'articolo 22.
2. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione regionale, ad esclusione dei casi in cui si proceda a decretare lo stato di emergenza di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, o venga deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del Codice e dell'articolo 21, comma 6, della presente legge.
3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) può deliberare l'assunzione di ulteriori iniziative e lo svolgimento di ulteriori attività;
b) può procedere all'assegnazione di contributi o finanziamenti relativamente alle spese delle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, disciplinando, altresì, le modalità di rendicontazione per le attività di natura straordinaria poste in essere.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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