Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 21
(Stato di emergenza regionale)
1. In occasione o nell'imminenza di emergenze connesse ad eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara lo stato di emergenza regionale, determinandone la durata, nel rispetto di quanto previsto al comma 7, e l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi.
2. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, la Giunta regionale, con delibera, individua:
a) i comuni interessati dall'emergenza;
b) le risorse operative, tecniche e scientifiche da utilizzare o utilizzate nel fronteggiare l'emergenza;
c) il fabbisogno a copertura dei danni verificatisi o che si stima vengano prodotti;
d) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.
3. In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa.
4. In presenza di un'emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Regione, al fine di agevolare l'azione degli enti locali nelle attività legate alla stima dei danni e alle procedure amministrative finalizzate al ripristino delle normali condizioni di vita e all'alimentazione di banche dati regionali e nazionali, mette a disposizione dei medesimi enti un apposito sistema informatico di rilevamento danni, ferme le competenze degli Uffici Territoriali Regionali, di cui all'articolo 14, comma 3, nell'espletamento della funzione di ricognizione e accertamento dei danni subiti dal territorio e dalle infrastrutture pubbliche e private e di validazione delle relative richieste ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza.
5. I presupposti, i criteri e le modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti, sono definiti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
6. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove appaia necessario anche in ragione della gravità ed estensione dell'evento emergenziale, di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale per eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
7. La durata massima dello stato di emergenza regionale è di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità ad apposita deliberazione della Giunta regionale.
8. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e le modalità di assegnazione di eventuali contributi finanziari stanziati nel limite delle risorse disponibili a bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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