Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 29
(Norme transitorie e finali)
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di formulazione della sezione generale del piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 1. A seguito dell'approvazione della sezione generale del piano, i singoli piani di settore di cui alla sezione settoriale del medesimo piano sono sottoposti ad aggiornamento o revisione da parte della Giunta regionale e devono essere approvati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della sezione generale del piano. Fino alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento o della revisione di ciascun piano di settore, continua ad applicarsi il corrispondente piano di settore già vigente.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle linee guida regionali in materia di pianificazione, adottate a seguito della direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni adeguano la rispettiva pianificazione in materia di protezione civile agli indirizzi regionali ivi contenuti, nonché alle prescrizioni di cui alla presente legge. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi piani, continuano a trovare applicazione gli strumenti di pianificazione già vigenti.
3. Il regolamento regionale disciplinante l'elenco territoriale del volontariato di cui all'articolo 22, comma 3, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle relative linee guida nazionali. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al presente comma, la Regione costituisce l'elenco territoriale del volontariato. A decorrere dalla data di effettiva costituzione dell'elenco territoriale del volontariato di cui al precedente periodo, l'albo regionale del volontariato di cui all'articolo 5, comma 8, della l.r. 16/2004 cessa di operare.
4. Il provvedimento che disciplina i Comitati di coordinamento del volontariato ai sensi dell'articolo 23, comma 2, è adottato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di adozione di cui al precedente periodo, i commi 1 e 2 dell'articolo 23 non trovano applicazione.(9)
5. Entro sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 23, comma 4, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato costituisce il Comitato regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 23, comma 3. A decorrere dalla data di costituzione del Comitato regionale di cui al presente comma, la Consulta regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 9 bis della l.r. 16/2004 cessa di operare.
6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento di cui all'articolo 25, comma 3.(10)
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata la deliberazione di cui all'articolo 26, comma 1.
8. Alle misure previste dalla presente legge che si configurino come aiuti di Stato si applica quanto disposto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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