Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 31
(Norma di controllo e monitoraggio)
1. In esito ai controlli e al monitoraggio di cui all'articolo 30, il Presidente della Giunta regionale può proporre eventuali disposizioni integrative e correttive alla presente legge, sulla base di una relazione motivata, da presentare al Consiglio regionale, che individua le disposizioni sulle quali si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
2. l fine di incentivare e valorizzare comportamenti virtuosi nell'esercizio delle funzioni e delle attività di protezione civile di competenza degli enti locali ai sensi degli articoli 6 e 7, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per l'applicazione di misure premiali o penalizzanti nei bandi o in altri strumenti regionali che prevedono la concessione di contributi finanziari o altre agevolazioni a favore delle province, della Città metropolitana di Milano o anche dei comuni e delle loro forme associative, in ragione del livello di efficiente ed efficace attuazione delle previsioni della presente legge. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione delle misure premiali di cui al precedente periodo, con possibilità di stabilire, in esito ai controlli e al monitoraggio di cui all'articolo 30, anche misure penalizzanti, nei confronti degli enti locali interessati, ai fini dell'accesso ai contributi e alle agevolazioni di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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