Legge Regionale 11 aprile 2022 , n. 6

Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale

(BURL n. 15 sup. del 13 Aprile 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-11;6

Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Per i contributi previsti all'articolo 6, comma 1, destinati ad agevolare la predisposizione delle ricognizioni delle superfici degli immobili di proprietà da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell'articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, cui si provvede con l'incremento di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024 delle risorse della missione 17 'Energia e diversificazione delle fonti energetiche', programma 01 'Fonti energetiche' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti ' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Per i contributi previsti all'articolo 6, comma 2, destinati alla realizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 , degli impianti pubblici fotovoltaici e degli eventuali correlati accumuli di cui alla presente legge, è prevista la spesa di euro 500.000,00 nel 2023 e di euro 1.500.000,00 nel 2024, cui si provvede con le risorse di cui alla missione 17 'Energia e diversificazione delle fonti energetiche', programma 01 'Fonti energetiche' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
3. A partire dagli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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