Legge Regionale 19 aprile 2022 , n. 7

Interventi per la valorizzazione delle imprese di intrattenimento da ballo e istituzione del riconoscimento 'Locale da ballo storico'

(BURL n. 16, suppl. del 21 Aprile 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-19;7

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) locale: l'immobile adibito da un'impresa allo svolgimento di attività di intrattenimenti danzanti, anche con musica dal vivo, con una capienza minima di duecento persone;
b) impresa di intrattenimento da ballo: l'impresa che esercita le attività di cui alla lettera a) e in possesso dei titoli legittimanti per intrattenimenti danzanti di cui agli articoli 68, primo comma, e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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