Legge Regionale 26 maggio 2022 , n. 10

Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria

(BURL n. 22 suppl. del 30 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-26;10

Art. 4
(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)
1. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione consiliare, le modalità attuative della presente legge e in particolare i criteri di valutazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, che tengano conto del numero di scuole e di studenti coinvolti nel progetto, con priorità per le scuole e gli istituti coinvolti per la prima volta, della condivisione del progetto con i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 3, nonché della produzione di materiale preparatorio e di approfondimento idoneo alla diffusione in rete.
2. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, emana un bando annuale, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2; in caso di partecipazione in forma associata, il progetto di Viaggio della Memoria è proposto da un soggetto capofila.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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