Legge Regionale 8 agosto 2022 , n. 17

Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;17

Art. 4
(Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie)
1. Le risorse destinate alle misure di compensazione per la gestione delle unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico, di cui al comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), stanziate alla missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 sono incrementate di euro 3.000.000,00 nel 2022, euro 4.300.000,00 nel 2023 ed euro 4.000.000,00 nel 2024.
2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1è garantita copertura finanziaria per euro 300.000,00 nel 2022, euro 600.000,00 nel 2023 ed euro 1.000.000,00 nel 2024 nell'ambito delle risorse già stanziate alla missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024, e per euro 2.700.000,00 nel 2022, euro 3.700.000,00 nel 2023 ed euro 3.000.000,00 nel 2024 mediante incremento delle risorse della missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione per medesimi importi ed esercizi finanziari della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 06 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
3. Per l'attuazione e lo sviluppo nel tempo dei 'Patti Territoriali' di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio), è autorizzata alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' l'ulteriore spesa di euro 8.000.000,00 nel 2024, euro 6.000.000,00 nel 2025 ed euro 1.000.000,00 nel 2026, cui si fa fronte con le corrispondenti entrate del Titolo 6 'Accensione Prestiti', Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine' del bilancio regionale.
4. Per garantire l'attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo delle aree interne è autorizzata alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' l'ulteriore spesa di euro 11.237.500,00 per ciascun anno del biennio 2025-2026, cui si fa fronte con le corrispondenti entrate del Titolo 6 'Accensione Prestiti', Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine' del bilancio regionale.
5. Al fine di garantire la piena operatività degli obiettivi strategici del Programma regionale PR FESR 2021-2027, sono istituiti e conferiti in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), i seguenti fondi:
a) Fondo 'Linea Internazionalizzazione' per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione finanziaria comprensiva dei costi di gestione pari, rispettivamente, a euro 5.950.000,00 nel 2023, euro 8.875.000,00 nel 2024, euro 75.000,00 nel 2025 ed euro 100.000,00 nel 2026;
b) Fondo 'Investimenti imprese' destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di favorirne la competitività, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, rispettivamente così suddivisi euro 58.800.000,00 nel 2023, euro 21.900.000,00 nel 2024, euro 30.900.000,00 nel 2025 ed euro 3.400.000,00 nel 2026;
c) Fondo 'Finanza alternativa' destinato ad attivare strumenti di venture capital o altri strumenti finanziari finalizzati alla crescita dell'impresa e alla sottoscrizione di capitale di espansione, con una dotazione iniziale di euro 40.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, rispettivamente così suddivisi: euro 10.600.000,00 nel 2023, euro 8.600.000,00 nel 2024, euro 10.400.000,000 nel 2025 ed euro 10.400.000,00 nel 2026;
d) Fondo 'Competitività delle imprese lombarde' destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di favorirne la competitività, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 231.000.000,00, rispettivamente così suddivisi: euro 14.250.000,00 nel 2023, euro 39.900.000,00 nel 2024, euro 57.600.000,000 nel 2025, euro 45.850.000,00 nel 2026, euro 33.900.000,00 nel 2027, euro 23.500.000,00 nel 2028 ed euro 16.000.000,00 nel 2029. I relativi costi di gestione previsti fino a un massimo di euro 9.240.000,00 sono così rispettivamente stimati: euro 570.000,00 nel 2023, euro 1.596.000,00 nel 2024, euro 2.304.000,00 nel 2025, euro 1.834.000,00 nel 2026, euro 1.356.000,00 nel 2027, euro 940.000,00 nel 2028 ed euro 640.000,00 nel 2029.
6. La Giunta con proprio provvedimento disciplina criteri e modalità di gestione dei fondi di cui al comma 5, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
7. Alla dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 5 istituiti alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' si fa fronte per euro 394.525.000,00 con le risorse del PR FESR 2021-2027 stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 e successivi. Ai costi di gestione stimati in complessivi euro 6.475.000,00 per i fondi di cui alle lettere a), b) e c), si provvede con le risorse del PR FESR 2021-2027 stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 e successivi e ai costi di gestione del fondo di cui alla lettera d) 'Competitività delle imprese lombarde', previsti fino un massimo di euro 9.240.000,00, si provvede con le risorse di cui missione 1 'Servizi istituzionali generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 e successivi, come riportato nell'Allegato 3 - Tabella 2 'Variazioni di spese' nella sezione 2 a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie'.
8. La dotazione dei fondi di cui al comma 5 può essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul PR FESR 2021-2027, con risorse autonome o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Alla modifica della dotazione del fondo si provvede con atto della Giunta.
9. La spesa autorizzata alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 4, comma 17, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali), a favore di Aria S.p.A. per la costituzione di una società per la cessione, con procedura ad evidenza pubblica, del ramo d'azienda 'Struttura di Back Office del call center regionale', è rideterminata rispettivamente in euro 256.402,00 nel 2022 ed euro 115.000,00 nel 2023.
10. Alla missione 11 'Soccorso civile', programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, da destinarsi al comune di Fenegrò per la realizzazione della sede del Centro polifunzionale intercomunale di Protezione civile. La copertura finanziaria è assicurata attraverso l'incremento delle risorse in entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti', tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2022-2024.
11. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua criteri, modalità e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 10.
12. Alla spesa per il riconoscimento del 'Premio in memoria di Nicolò Savarino', istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022), prevista in euro 2.400,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, si fa fronte con le risorse regionali previste per le attività di cerimoniale, già stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali generali e di gestione', programma 1 'Organi Istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 si fa fronte con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
13. Alla legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
b) all'articolo 2, comma 1, le parole 'articolo 242 del d.lgs. 267/2000' sono sostituite dalle seguenti: 'articolo 244 del d.lgs. 267/2000'.
14. Alla legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017-2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(2)è apportata la seguente modifica:
a) al primo capoverso del comma 28 dell'articolo 4, le parole 'per € 5.000,00 all'Associazione nazionale e per € 15.000,00' sono soppresse.
15. Alle spese per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi, previste rispettivamente in euro 4.850.000,00 nel 2023 ed euro 2.525.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con le risorse regionali autonome allocate alla missione 13 ‘Tutela della salute’, programma 07 ‘Ulteriori spese in materia sanitaria’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2022-2024. Per gli anni successivi al 2024 la Giunta regionale determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di programmazione, in relazione agli stanziamenti di cui alla missione 13 ‘Tutela della salute’, programma 07 ‘Ulteriori spese in materia sanitaria’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ del bilancio annuale di previsione dei singoli esercizi finanziari.(3)
16. In applicazione dell'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011 alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024 è istituito il 'Fondo per l'attuazione del PNRR' con un accantonamento per il 2022 pari a euro 10.000.000,00. Sul fondo non è possibile impegnare e pagare e a fine esercizio le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del d.lgs. 118/2011. La corrispondente quota del risultato di amministrazione è mantenuta fino a quando si esaurisce il PNRR. Le risorse sono assicurate nell'esercizio finanziario 2022, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio dell'assestamento 2022-2024, con corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
17. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2 a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
18. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2022-2024 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate Tabella 1 'Variazione di entrate' e Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegati 2 e 3).
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 20 maggio 2022, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 10 agosto 2017, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34. Vedi avviso di rettifica pubblicato sul BURL 3 febbraio 2023, n. 5 suppl. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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