Legge Regionale 8 agosto 2022 , n. 17

Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;17

Art. 14
(Modifiche agli articoli 12, 13 e 15 della l.r. 10/2008)
1. Alla legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 12è sostituito dal seguente:
'Art. 12
(Tutela e promozione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di cui all'articolo 7 della legge 10/2013)
1. La Regione dà attuazione alle misure di tutela e promuove la fruizione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, commi 1 e 1 bis, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), quali patrimonio naturale, paesaggistico, storico e culturale della Lombardia.
2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 10/2013, con deliberazione della Giunta regionale sono specificate, conformemente al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), le modalità procedurali e organizzative per l'istruttoria regionale delle proposte di attribuzione del carattere di monumentalità trasmesse dai comuni ai sensi della normativa statale di riferimento.
3. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale per il censimento dei boschi vetusti e per la redazione e il periodico aggiornamento dei relativi elenchi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10/2013, con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le modalità procedurali e organizzative per l'istruttoria regionale delle proposte di attribuzione del carattere di monumentalità ai boschi vetusti ai sensi della normativa statale di riferimento.';
b) al comma 1 dell'articolo 13 le parole 'articolo 12, comma 4,' sono soppresse;
c) i commi 2 e 3 dell'articolo 13 sono abrogati;
d) dopo il comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Agli oneri derivanti dalle attività di promozione, a fini fruitivi, degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di cui all'articolo 12, comma 1, previsti in euro 44.000,00 per l'anno 2022, si provvede con le risorse stanziate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. A partire dagli esercizi successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
2. Alla copertura finanziaria delle spese derivanti, per l'esercizio finanziario 2022, dal comma 3 bis dell'articolo 15 della l.r. 10/2008, come introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio con corrispondente riduzione di spesa, all'interno della missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024, riportata nella sezione 2 a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' di cui all'Allegato 3.
NOTE:
11. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2008, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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