Legge Regionale 8 agosto 2022 , n. 17

Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;17

Art. 18
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 20/2002. Modifiche agli articoli 2, 3 e 5 della l.r. 6/2022. Modifica all’articolo 28 della l.r. 20/2021. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 15/2017)
1. L'articolo 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus))(14), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)') è sostituito dal seguente:
'Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dalle attività di cui agli articoli 2 e 3, previste per ciascun anno del triennio 2022-2024 in euro 500.000,00 si provvede rispettivamente:
a) per gli esercizi 2022 e 2023 con le risorse stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024;
b) per l'esercizio 2024 tramite incremento per euro 500.000,00 della missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione delle risorse della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

2. Alle spese per gli esercizi successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
2. Alla legge regionale 11 aprile 2022, n. 6 (Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'b) impianto agro-voltaico: impianto fotovoltaico che adotti soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;';
b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'f) superficie utilizzabile: superficie utilizzabile per l'installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell'accesso agli incentivi di cui alla presente legge.';
c) la rubrica dell'articolo 3è sostituita dalla seguente: '(Individuazione delle superfici utilizzabili)';
d) al comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'per l'installazione di impianti fotovoltaici ammissibili agli incentivi di cui alla presente legge' ;
e) il comma 4 dell'articolo 3è sostituito dal seguente:
'4. Sono esclusi dalla ricognizione di cui al comma 1 i beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).';
f) il comma 8 dell'articolo 3 è abrogato;
g) la rubrica dell'articolo 5è sostituita dalla seguente: '(Disposizioni per la realizzazione di impianti agro-voltaici su aree agricole)';
h) al comma 1 dell'articolo 5è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Sono escluse dalla ricognizione di cui all'articolo 3, comma 1, le aree agricole sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.';
i) il comma 2 dell'articolo 5è sostituito dal seguente:
'2. Con riguardo alle aree di cui al comma 1, i finanziamenti di cui all'articolo 6 sono erogati esclusivamente per la realizzazione di impianti agro-voltaici.'.
3. Il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011, approvato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), Allegato 11 alla presente legge che aggiorna l'Allegato 13 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della l.r. 26/2021, è aggiornato rideterminando l'importo della voce 'Garanzie per le quali è stato costituito accantonamento' in considerazione delle risorse accantonate nel 2023 e 2024 in relazione alla garanzia autorizzata all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali).
4. Al comma 12 dell'articolo 28 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(16), come modificata dall'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per i profili non espressamente disciplinati dal presente comma, si applica la normativa statale vigente in materia e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).' .
5. Alla legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017)(17), come modificata dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 17, le parole 'la coerenza dello stesso piano con i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti' sono sostituite dalle seguenti: 'la coerenza dello stesso piano con i contenuti e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale comprensivo della sua componente paesaggistica e del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti.';
b) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
'4 bis. Successivamente all'approvazione del piano paesaggistico elaborato previa intesa con il Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la verifica di cui al comma 4 di conformità al predetto piano viene compiuta con la partecipazione dei competenti organi del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, del medesimo Codice.'.
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 11 aprile 2022, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 2021, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 26 maggio 2017, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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